STATUTO DELLA FONDAZIONE

con le modifiche approvate (28 novembre 1994)
(Atto Notaio Mulieri di Roma, rep. n. 49730, racc. n. 3822)

Art. 1In attuazione delle disposizioni lasciate da Remo Orseri con il testamento in data 27 giugno 1990, pubblicato con atto 7 novembre 1990 n. 32690 del Notaio Alessandro Mulieri in Roma, è costituita la "Fondazione Remo Orseri per la collaborazione culturale fra i popoli", con sede in Roma.

Art. 2La Fondazione secondo la volontà del fondatore ha lo scopo di promuovere la reciproca conoscenza, comprensione e pacifica convivenza fra culture, religioni e popoli diversi mediante molteplici iniziative tra cui quele editoriali - e in particolare la pubblicazione e la diffusione delle opere edite e inedite di Remo Orseri -; la promozione ed organizzazione di convegni e incontri di studio anche a carattere internazionale; l'erogazione di borse di studio e ogni altra attività culturale, di formazione, educazione ed istruzione idonea al raggiungimento dei propri fini, per cui la Fondazione potrà collegarsi con altre fondazioni, associazioni, enti, istituti universitari e altri organismi pubblici e privati che perseguano scopi similari. L’enumerazione delle attività è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva. E’ escluso ogni scopo di lucro.

Art. 3Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni destinati a tale scopo dal testatore Remo Orseri;
b) dalle elargizioni di enti pubblici o privati espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
c) dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di amministrazione disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 4Per l'adempimento dei suoi scopi la Fondazione dispone:
a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
b) delle somme che pervengono alla Fondazione da privati od enti, non destinate ad incrementare il patrimonio.

Art. 5Organi della Fondazione sono:
il Presidente;
il Vice presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Segretario generale;
il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6Ferme restando le designazioni effettuate dal fondatore, il Presidente e il Vice presidente sono nominati a maggioranza dal Consiglio di amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 7Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione e può delegare i suoi poteri a procuratori speciali determinandone le specifiche attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e controlla l'esecuzione delle relative deliberazioni, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora essa si renda necessaria. Predispone il programma annuale della Fondazione coadiuvato eventualmente da un apposito comitato scientifico nominato dal Consiglio di amministrazione e lo presenta al Consiglio medesimo per l'approvazione.

Art. 8Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento ed esplica le mansioni che gli vengono affidate dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9Il Consiglio di amministrazione è formato dal Presidente, dal Vice presidente e da non più di altri cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione medesimo, tranne uno di questi, designato dall'Associazione Incontri internazionali uomini e religioni, con sede in Roma. I membri del Consiglio diversi dal Presidente e dal Vice presidente durano in carica tre anni e possono essere più volte riconfermati.

Art. 10Il Consiglio di amministrazione dispone per l'amministrazione straordinaria e delibera sul bilancio annuale preventivo entro il 30 novembre, nonché sul bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno. In particolare il Consiglio:
- delibera l'accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;
- dispone l'impiego del patrimonio;
- provvede alla nomina del Segretario generale, anche tra i suoi membri, e può fornirgli delle direttive per l'amministrazione ordinaria;
- provvede alla nomina dei Revisori dei conti;
- delibera le modifiche dello statuto;
- nomina il Presidente ed il Vice presidente nei casi previsti dall'art. 6.

Art. 11Il Consiglio di amministrazione deve essere anche convocato, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei partecipanti alla votazione, partecipanti che non possono essere meno di tre. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ovvero, in assenza di questi, quello del Vice presidente.
Le deliberazioni di modifica dello statuto sono votate con la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione e a maggioranza dei voti.
La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, il giorno e l'ora di una prima e seconda convocazione. In prima convocazione la riunione è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione, indetta almeno 24 ore dopo la prima, fermo restando il disposto del terzo comma del presente articolo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su un apposito registro numerato in ogni pagina e sottoscritti dal Presidente.

Art. 12Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione e, qualora non ne faccia parte, partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Il Segretario generale, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro corretta attuazione.
Egli, tra l'altro, cura l'ordinaria amministrazione della Fondazione, predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, accetta elargizioni e donazioni di beni mobili, prende ogni provvedimento opportuno al corretto andamento dell'amministrazione e, per quelli presi in caso di urgenza, li sottopone al Consiglio di amministrazione. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi e ne cura la realizzazione, è responsabile della conservazione e dell'aggiornamento dei libri della Fondazione. Il Segretario generale, con l'assenso del Presidente, può delegare specifiche attribuzioni a procuratori speciali.

Art. 13Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, due dei quali nominati dal Consiglio di amministrazione ed uno nominato dal Ministero cui spetta la vigilanza sulla Fondazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.

Art. 14Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata nell'atto costitutivo.

Art. 15Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.